Assit, fondata nel 1995, è la più giovane associazione
peritale italiana.
Tale prerogativa, unita allesperienza del suo ideatore e Presidente
Eminente, ing. Alvaro Lanteri, ha fatto si che oggi Assit si presenti
come una delle associazioni più innovative. Assit è
la prima ad aver adottato uno statuto che consenta, oltre che al Perito
professionista, liscrizione anche alle nuove realtà quali
sono le Società di Perizie o gli Studi professionali o i Consorzi
di Periti.
Assit è la promotrice dellaccreditamento del Perito ed
è costantemente in primo piano per la formazione e laggiornamento
dei Suoi Associati. Assit è promotrice e Socia fondatrice della
ConfAP Confederazione fra Associazioni Periti.
Assit divulga in tutta Italia lOsservatorio Tecnico delle
Assicurazioni in Europa, rivista presente sul tavolo non solo
dei propri Associati ma anche di Compagnie di Assicurazione, di Organi
Istituzionali ed Enti Pubblici.
AllOsservatorio è inoltre affiancata InAssit,
rivista su web che informa gli Associati sia sulle attività
del Consiglio Direttivo che delle iniziative dellAssociazione
che del mercato assicurativo.
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| Codice Deontologico del Perito
Assicurativo |
| PREMESSA |
Il seguente testo di codice etico
è stato adottato dallASSIT Associazione Italiana
Periti Liquidatori Assicurativi Incendio e Rischi diversi, a seguito
di approvazione Assembleare del 29/11/2002.
LASSIT ha deciso di dare attuazione al presente Codice al fine
di individuare alcune regole etiche che si ispirano sa quelli che,
nel comune sentire di chi appartiene alla categoria dei periti assicurativi,
vengono considerati dei valori fondamentali irrinunciabili.
Nellipotesi in cui dovessero essere emanate delle specifiche
norme o regolamentazioni per lesercizio della professione peritale,
le presenti norme si pongono come dei valori guida atti ad integrare
ma non sostituire tali norme o regolamentazioni.
La loro osservanza non esime il perito assicurativo dal conformare
il proprio comportamento a qualsiasi altra norma consuetudinaria di
etica, ancorché non prevista dal presente codice.
Il perito assicurativo quando opera al di fuori dei confini italiani
è tenuto a rispettare le norme deontologiche che seguono e
a conoscere e rispettare anche quelle vigenti nel Paese ospitante.
Per ogni eventuale modifica e aggiornamento delle norme così
individuate sarà seguita la procedura che prevede la sottoposizione
di un progetto da parte del Consiglio Direttivo di ASSIT alla discussione
Assembleare. |
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Art. 1 - Valori e
principi etici fondamentali
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| Nella vita sociale il perito assicurativo
si comporta con dignità, correttezza, probità e decoro
ovvero si ispira all'osservanza di tutti quei valori morali fondamentali
caratteristici del proprio status. Nello svolgimento delle sue funzioni,
il perito assicurativo si impegna a prestare totalmente la propria
professionalità in forma disinteressata ed imparziale, improntata
alla massima trasparenza. |
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Art. 2 - Rapporti
in genere
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| Il perito assicurativo mantiene un comportamento
educato, disponibile e rispettoso della personalità e della
dignità altrui, respinge ogni pressione o sollecitazione estranea
diretta e comunque tale da influire indebitamente su qualsiasi aspetto
gestionale del proprio incarico. Non deve millantare influenze o mettere
in atto forme di concorrenza sleale; del pari non utilizza la sua
qualifica al fine di trarne vantaggi siano personali che di parte,
mantenendo il decoro della persona, dellabito e dello studio.
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Art. 3 - Doveri di
operosità e di aggiornamento professionale
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Il perito assicurativo svolge le sue
funzioni con diligenza, operosità e celerità senza trascurare
lo spirito di iniziativa finalizzato alla rapida definizione del proprio
incarico.
Conserva ed accresce il proprio patrimonio professionale impegnandosi
nellaggiornamento ed approfondimento delle sue conoscenze nei
settori in cui svolge la propria attività.
Deve poter rispondere di persona per i rischi economici dipendenti
dall'esercizio della sua professione, anche attraverso specifiche
coperture assicurative. |
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Art. 4 - Rapporti con la
stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa
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Nei contatti con la stampa e con ogni
altro mezzo di comunicazione il perito assicurativo non sollecita
la pubblicità di notizie inerenti la propria attività.
Nel caso non fosse tenuto all'osservanza del segreto o della riservatezza
circa informazioni conosciute per ragioni della sua attività
e ritiene di fornire tali notizie, evita la costituzione o lutilizzazione
di canali informativi personali riservati e privilegiati. In tal caso
deve garantire la corretta informazione dei cittadini e lesercizio
del diritto di cronaca finalizzando il proprio intervento alla tutela
dellonore e la reputazione dei cittadini.
Fermo il principio di piena libertà di manifestazione del pensiero,
il perito assicurativo si ispira a criteri di equilibrio e misura
nel rilasciare dichiarazioni ed interviste a qualsiasi mezzo di comunicazione
di massa. |
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Art. 5 - Adesione ad associazioni
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| Il perito assicurativo non aderisce ad
associazioni che richiedano la prestazione di promesse di fedeltà
o che non assicurino la piena trasparenza sulla partecipazione degli
associati. |
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Art. 6 - Obblighi
di correttezza del perito
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Il perito assicurativo non si serve del
suo ruolo per ottenere benefici o privilegi. In particolare, non si
adopera al fine di influire impropriamente sulle decisioni delle proprie
mandanti in merito all'assegnazione degli incarichi, né accetta
che altri lo facciano in suo favore ovvero si astiene da ogni intervento
che non corrisponda ad esigenze istituzionali sulle decisioni concernenti
i conferimenti degli incarichi.
Si comporta sempre con educazione e correttezza mantenendo rapporti
formali e rispettosi della diversità del ruolo svolto da ciascuna
parte nell'ambito di una perizia assicurativa.
Il perito assicurativo compie i propri atti evitando ritardo o negligenza
che possano derivare da trascuratezza, carenza di organizzazione,
inefficienza.
Il perito è tenuto ad informare la propria Associazione sull'esistenza
di problemi di rilevanza per lattività professionale
in genere astenendosi, nel frattempo, di intraprendere iniziative
personali e lasciando all'organo di controllo dell'Associazione l'adempimento
del proprio ufficio con disponibilità ed obiettività,
vigilando e disciplinando come ad esso demandato. |
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Art. 7 - Rapporti
con i collaboratori
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Il perito assicurativo rispetta e riconosce
il ruolo del personale amministrativo e dei collaboratori in genere
con i quali si confronta con la massima correttezza, cordialità,
chiarezza e lealtà sulla base del reciproco rispetto.
Assicura ai periti collaboratori condizioni di lavoro adeguate ai
compiti cui devono attendere, prestando il proprio impegno affinché
gli stessi siano in grado di raggiungere la propria autonomia; si
impegna quindi affinché acquisiscano ogni nozione tecnica e
deontologica che ne determini la loro completa formazione.
Il perito assicurativo garantisce il pagamento delle competenze di
coloro di cui si avvale per lespletamento ottimale del suo mandato.
Il perito assicurativo si avvale di periti collaboratori dei quali
conosce personalmente capacità, caratteristiche e preparazione.
Il perito assicurativo è lunico responsabile dellattività
svolta dai propri periti collaboratori salvo che il fatto non integri
unautonoma responsabilità degli stessi. |
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Art 8 - La condotta
nella perizia assicurativa
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Il perito assicurativo intrattiene con
la propria mandante un rapporto strettamente fiduciario improntato
alla massima chiarezza e trasparenza.
Constatato un possibile conflitto di interesse nell'esercizio del
proprio mandato, con particolare riferimento a più incarichi
relativi ad unico sinistro, il perito deve rimettere lincarico
informando le proprie mandanti e restando in attesa delle istruzioni
in merito ad eventuali seguiti.
Dandone tempestiva e motivata notifica, il perito recede dall'incarico
solo per giusta causa avendo cura di non danneggiare gli interessi
delle parti.
Consapevole del servizio da rendere, il perito assicurativo osserva
gli orari degli appuntamenti e delle attività dufficio,
evitando inutili disagi a chiunque e fornendo ogni chiarimento eventualmente
necessario.
Svolge il proprio ruolo con pieno rispetto di quelli altrui ed agisce
riconoscendo la pari dignità delle funzioni degli altri protagonisti
della perizia assicurando loro le condizioni per esplicarle al meglio.
Valuta i patti contrattuali e ne illustra l'operatività all'Assicurato
al solo scopo di raggiungere il rispetto dei diritti delle parti;
avvisa tempestivamente la propria mandante nel caso di insorgere di
controversie e si attiva per dirimere, se possibile, ogni incomprensione
che dovesse nascere tra le parti. Analogamente si deve comportare
in presenza di dolo o fatti comunque illeciti attendendosi alle necessarie
istruzioni che il Cliente intenderà adottare per il prosieguo
del mandato.
Il perito assicurativo non può trattenere le cose ed i documenti
originali ricevuti dalle parti se non per il periodo strettamente
necessario allo svolgimento del proprio mandato o alla tutela dei
propri diritti secondo le leggi professionali.
E' l'unico responsabile degli atti da lui sottoscritti; del pari non
deve avvallare con la propria firma prestazioni fornite da terzi ed
ogni altro atto analogamente redatto.
Fatto salvo quanto dovutogli dal proprio Cliente, il perito non accetta
da terzi compensi di qualsiasi natura; in caso contrario comunica
al proprio Cliente natura, motivo ed entità del compenso avendone
dallo stesso ricevuta autorizzazione scritta alla riscossione. |
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Art. 9 - La condotta
del perito assicurativo
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Il perito assicurativo garantisce
alle parti la possibilità di svolgere pienamente il rispettivo
ruolo, anche prendendo in considerazione le loro esigenze pratiche.
Si comporta sempre con riserbo e garantisce la segretezza, nonché
l'ordinato e sereno svolgimento della perizia assicurativa.
Nell'esercizio delle sue funzioni ascolta le altrui opinioni confrontandole
con le proprie convinzioni traendone dalla dialettica occasione
di arricchimento professionale e personale.
Nel redigere atti, osservazioni e riserve espone fedelmente e chiaramente
le ragioni delle decisioni in relazione agli eventi, ai fatti ed
agli argomenti prospettati dalle parti; preso atto dei patti contrattuali,
ne precisa sempre l'eventuale mancata operatività illustrando
all'Assicurato i motivi che determinano l'eventuale esclusione dallindennizzo
o dal risarcimento.
Non sollecita né riceve notizie informali nelle perizie da
lui trattate; per propria iniziativa si attiva per portare a termine
il proprio mandato entro termini temporali tecnicamente accettabili
in relazione alle difficoltà oggettive di perizia.
Evita di pronunciarsi su fatti o persone estranee alla perizia,
di emettere giudizi o valutazioni che esulano dai compiti che gli
sono strettamente assegnati (quali valutazioni sulle capacità
professionali di altri o sulla qualità del prodotto assicurativo
preso in esame o sui possibili tempi di liquidazione), ovvero
quanto naturalmente non siano indispensabili ai fini decisionali
sui soggetti coinvolti nella perizia.
Indirizza la sua attività alla ricerca della verità
acquisendo ogni elemento di prova a favore delle parti, evidenziando
l'esistenza di eventuali fatti a favore di altri; redige con serenità,
completezza ed oggettività le relazioni ed i propri pareri.
Interviene per impedire comportamenti scorretti da parte di altri
periti assicurativi. Nei confronti degli altri colleghi, il perito
assicurativo deve prestare la propria collaborazione nel fornire
eventuali elementi utili o le necessarie informazioni, sempre rispettando
lo spirito di correttezza e riservatezza nei termini previsti da
questo codice.
Il perito assicurativo, conscio della delicata situazione in cui
spesso si viene a trovare il danneggiato in conseguenza del verificarsi
di un evento dannoso, si propone nei confronti dello stesso con
particolare cortesia, disponibilità e spirito di servizio,
comportandosi in modo da ridurre al minimo i tempi di necessari
allespletamento della sua attività; in particolare
evita di assumere incarichi allorché non sia in grado di
garantire il proprio intervento in modo tempestivo ed esaustivo
nei successivi seguiti.
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