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Assit, fondata nel 1995, è la più giovane associazione peritale italiana.

Tale prerogativa, unita all’esperienza del suo ideatore e Presidente Eminente, ing. Alvaro Lanteri, ha fatto si che oggi Assit si presenti come una delle associazioni più innovative. Assit è la prima ad aver adottato uno statuto che consenta, oltre che al Perito professionista, l’iscrizione anche alle nuove realtà quali sono le Società di Perizie o gli Studi professionali o i Consorzi di Periti.

Assit è la promotrice dell’accreditamento del Perito ed è costantemente in primo piano per la formazione e l’aggiornamento dei Suoi Associati. Assit è promotrice e Socia fondatrice della ConfAP – Confederazione fra Associazioni Periti.

Assit divulga in tutta Italia l’Osservatorio Tecnico delle Assicurazioni in Europa, rivista presente sul tavolo non solo dei propri Associati ma anche di Compagnie di Assicurazione, di Organi Istituzionali ed Enti Pubblici.
All’Osservatorio è inoltre affiancata InAssit, rivista su web che informa gli Associati sia sulle attività del Consiglio Direttivo che delle iniziative dell’Associazione che del mercato assicurativo.
 
Codice Deontologico del Perito Assicurativo
PREMESSA
Il seguente testo di “codice etico” è stato adottato dall’ASSIT – Associazione Italiana Periti Liquidatori Assicurativi Incendio e Rischi diversi, a seguito di approvazione Assembleare del 29/11/2002.

L’ASSIT ha deciso di dare attuazione al presente Codice al fine di individuare alcune regole etiche che si ispirano sa quelli che, nel comune sentire di chi appartiene alla categoria dei periti assicurativi, vengono considerati dei valori fondamentali irrinunciabili.

Nell’ipotesi in cui dovessero essere emanate delle specifiche norme o regolamentazioni per l’esercizio della professione peritale, le presenti norme si pongono come dei valori guida atti ad integrare ma non sostituire tali norme o regolamentazioni.

La loro osservanza non esime il perito assicurativo dal conformare il proprio comportamento a qualsiasi altra norma consuetudinaria di etica, ancorché non prevista dal presente codice.

Il perito assicurativo quando opera al di fuori dei confini italiani è tenuto a rispettare le norme deontologiche che seguono e a conoscere e rispettare anche quelle vigenti nel Paese ospitante.

Per ogni eventuale modifica e aggiornamento delle norme così individuate sarà seguita la procedura che prevede la sottoposizione di un progetto da parte del Consiglio Direttivo di ASSIT alla discussione Assembleare.
Art. 1 -  Valori e principi etici fondamentali
Nella vita sociale il perito assicurativo si comporta con dignità, correttezza, probità e decoro ovvero si ispira all'osservanza di tutti quei valori morali fondamentali caratteristici del proprio status. Nello svolgimento delle sue funzioni, il perito assicurativo si impegna a prestare totalmente la propria professionalità in forma disinteressata ed imparziale, improntata alla massima trasparenza.
Art. 2 -  Rapporti in genere
Il perito assicurativo mantiene un comportamento educato, disponibile e rispettoso della personalità e della dignità altrui, respinge ogni pressione o sollecitazione estranea diretta e comunque tale da influire indebitamente su qualsiasi aspetto gestionale del proprio incarico. Non deve millantare influenze o mettere in atto forme di concorrenza sleale; del pari non utilizza la sua qualifica al fine di trarne vantaggi siano personali che di parte, mantenendo il decoro della persona, dell’abito e dello studio.
Art. 3 -  Doveri di operosità e di aggiornamento professionale
Il perito assicurativo svolge le sue funzioni con diligenza, operosità e celerità senza trascurare lo spirito di iniziativa finalizzato alla rapida definizione del proprio incarico.
Conserva ed accresce il proprio patrimonio professionale impegnandosi nell’aggiornamento ed approfondimento delle sue conoscenze nei settori in cui svolge la propria attività.
Deve poter rispondere di persona per i rischi economici dipendenti dall'esercizio della sua professione, anche attraverso specifiche coperture assicurative.
Art. 4 - Rapporti con la stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa
Nei contatti con la stampa e con ogni altro mezzo di comunicazione il perito assicurativo non sollecita la pubblicità di notizie inerenti la propria attività.
Nel caso non fosse tenuto all'osservanza del segreto o della riservatezza circa informazioni conosciute per ragioni della sua attività e ritiene di fornire tali notizie, evita la costituzione o l’utilizzazione di canali informativi personali riservati e privilegiati. In tal caso deve garantire la corretta informazione dei cittadini e l’esercizio del diritto di cronaca finalizzando il proprio intervento alla tutela dell’onore e la reputazione dei cittadini.
Fermo il principio di piena libertà di manifestazione del pensiero, il perito assicurativo si ispira a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni ed interviste a qualsiasi mezzo di comunicazione di massa.
Art. 5 - Adesione ad associazioni
Il perito assicurativo non aderisce ad associazioni che richiedano la prestazione di promesse di fedeltà o che non assicurino la piena trasparenza sulla partecipazione degli associati.
Art. 6 -  Obblighi di correttezza del perito
Il perito assicurativo non si serve del suo ruolo per ottenere benefici o privilegi. In particolare, non si adopera al fine di influire impropriamente sulle decisioni delle proprie mandanti in merito all'assegnazione degli incarichi, né accetta che altri lo facciano in suo favore ovvero si astiene da ogni intervento che non corrisponda ad esigenze istituzionali sulle decisioni concernenti i conferimenti degli incarichi.
Si comporta sempre con educazione e correttezza mantenendo rapporti formali e rispettosi della diversità del ruolo svolto da ciascuna parte nell'ambito di una perizia assicurativa.
Il perito assicurativo compie i propri atti evitando ritardo o negligenza che possano derivare da trascuratezza, carenza di organizzazione, inefficienza.
Il perito è tenuto ad informare la propria Associazione sull'esistenza di problemi di rilevanza per l’attività professionale in genere astenendosi, nel frattempo, di intraprendere iniziative personali e lasciando all'organo di controllo dell'Associazione l'adempimento del proprio ufficio con disponibilità ed obiettività, vigilando e disciplinando come ad esso demandato.
Art. 7 -  Rapporti con i collaboratori
Il perito assicurativo rispetta e riconosce il ruolo del personale amministrativo e dei collaboratori in genere con i quali si confronta con la massima correttezza, cordialità, chiarezza e lealtà sulla base del reciproco rispetto.
Assicura ai periti collaboratori condizioni di lavoro adeguate ai compiti cui devono attendere, prestando il proprio impegno affinché gli stessi siano in grado di raggiungere la propria autonomia; si impegna quindi affinché acquisiscano ogni nozione tecnica e deontologica che ne determini la loro completa formazione.
Il perito assicurativo garantisce il pagamento delle competenze di coloro di cui si avvale per l’espletamento ottimale del suo mandato.
Il perito assicurativo si avvale di periti collaboratori dei quali conosce personalmente capacità, caratteristiche e preparazione.
Il perito assicurativo è l’unico responsabile dell’attività svolta dai propri periti collaboratori salvo che il fatto non integri un’autonoma responsabilità degli stessi.
Art 8 -  La condotta nella perizia assicurativa
Il perito assicurativo intrattiene con la propria mandante un rapporto strettamente fiduciario improntato alla massima chiarezza e trasparenza.
Constatato un possibile conflitto di interesse nell'esercizio del proprio mandato, con particolare riferimento a più incarichi relativi ad unico sinistro, il perito deve rimettere l’incarico informando le proprie mandanti e restando in attesa delle istruzioni in merito ad eventuali seguiti.
Dandone tempestiva e motivata notifica, il perito recede dall'incarico solo per giusta causa avendo cura di non danneggiare gli interessi delle parti.
Consapevole del servizio da rendere, il perito assicurativo osserva gli orari degli appuntamenti e delle attività d’ufficio, evitando inutili disagi a chiunque e fornendo ogni chiarimento eventualmente necessario.
Svolge il proprio ruolo con pieno rispetto di quelli altrui ed agisce riconoscendo la pari dignità delle funzioni degli altri protagonisti della perizia assicurando loro le condizioni per esplicarle al meglio.
Valuta i patti contrattuali e ne illustra l'operatività all'Assicurato al solo scopo di raggiungere il rispetto dei diritti delle parti; avvisa tempestivamente la propria mandante nel caso di insorgere di controversie e si attiva per dirimere, se possibile, ogni incomprensione che dovesse nascere tra le parti. Analogamente si deve comportare in presenza di dolo o fatti comunque illeciti attendendosi alle necessarie istruzioni che il Cliente intenderà adottare per il prosieguo del mandato.
Il perito assicurativo non può trattenere le cose ed i documenti originali ricevuti dalle parti se non per il periodo strettamente necessario allo svolgimento del proprio mandato o alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.
E' l'unico responsabile degli atti da lui sottoscritti; del pari non deve avvallare con la propria firma prestazioni fornite da terzi ed ogni altro atto analogamente redatto.
Fatto salvo quanto dovutogli dal proprio Cliente, il perito non accetta da terzi compensi di qualsiasi natura; in caso contrario comunica al proprio Cliente natura, motivo ed entità del compenso avendone dallo stesso ricevuta autorizzazione scritta alla riscossione.
Art. 9 -  La condotta del perito assicurativo
Il perito assicurativo garantisce alle parti la possibilità di svolgere pienamente il rispettivo ruolo, anche prendendo in considerazione le loro esigenze pratiche.
Si comporta sempre con riserbo e garantisce la segretezza, nonché l'ordinato e sereno svolgimento della perizia assicurativa.
Nell'esercizio delle sue funzioni ascolta le altrui opinioni confrontandole con le proprie convinzioni traendone dalla dialettica occasione di arricchimento professionale e personale.
Nel redigere atti, osservazioni e riserve espone fedelmente e chiaramente le ragioni delle decisioni in relazione agli eventi, ai fatti ed agli argomenti prospettati dalle parti; preso atto dei patti contrattuali, ne precisa sempre l'eventuale mancata operatività illustrando all'Assicurato i motivi che determinano l'eventuale esclusione dall’indennizzo o dal risarcimento.
Non sollecita né riceve notizie informali nelle perizie da lui trattate; per propria iniziativa si attiva per portare a termine il proprio mandato entro termini temporali tecnicamente accettabili in relazione alle difficoltà oggettive di perizia.
Evita di pronunciarsi su fatti o persone estranee alla perizia, di emettere giudizi o valutazioni che esulano dai compiti che gli sono strettamente assegnati (quali valutazioni sulle capacità professionali di altri o sulla qualità del prodotto assicurativo preso in esame o sui possibili tempi di liquidazione), ovvero – quanto naturalmente non siano indispensabili ai fini decisionali – sui soggetti coinvolti nella perizia.
Indirizza la sua attività alla ricerca della verità acquisendo ogni elemento di prova a favore delle parti, evidenziando l'esistenza di eventuali fatti a favore di altri; redige con serenità, completezza ed oggettività le relazioni ed i propri pareri.
Interviene per impedire comportamenti scorretti da parte di altri periti assicurativi. Nei confronti degli altri colleghi, il perito assicurativo deve prestare la propria collaborazione nel fornire eventuali elementi utili o le necessarie informazioni, sempre rispettando lo spirito di correttezza e riservatezza nei termini previsti da questo codice.
Il perito assicurativo, conscio della delicata situazione in cui spesso si viene a trovare il danneggiato in conseguenza del verificarsi di un evento dannoso, si propone nei confronti dello stesso con particolare cortesia, disponibilità e spirito di servizio, comportandosi in modo da ridurre al minimo i tempi di necessari all’espletamento della sua attività; in particolare evita di assumere incarichi allorché non sia in grado di garantire il proprio intervento in modo tempestivo ed esaustivo nei successivi seguiti.


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