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Capitolo I
Costituzione e scopi
Art. 1) E' costituita l'Assit, Associazione Italiana dei Periti Liquidatori ed Esperti Assicurativi Incendio e Rischi Diversi.

Art. 2) L'Associazione, l'ufficio di presidenza e quelli amministrativi, nonché la sede di coordinamento dell'attività editoriale hanno sede in Torino.

Art. 3) L'Associazione è un organismo autonomo ed apartitico senza fine di lucro ed ha per oggetto la predisposizione e l'attuazione di iniziative e di attività nonché l'erogazione di servizi indirizzati alla crescita ed allo sviluppo degli Associati.

Al fine di raggiungere gli scopi e le finalità Sociali l'Associazione si propone , tra l'altro, di:
a. promuovere e favorire la solidarietà e la collaborazione fra gli Associati anche attraverso una attiva partecipazione degli stessi alla
vita dell'Associazione;
b. tutelare gli interessi degli Associati;
c. esigere dagli Associati il rispetto delle norme Associative;
d. collaborare, promuovere e partecipare fattivamente con tutte le figure operanti nel campo assicurativo e con tutte quelle aventi
oggetto similare, pubbliche e private, anche a scopo aggregativo;
e. favorire fra gli Associati le iniziative riguardanti la loro attività, stipulare nell'interesse degli stessi, ove richiesti, accordi e convenzioni
con Società Pubbliche e Private;
f. promuovere l'attività editoriale nei campi tecnico e assicurativo;
g. prestare servizi di consulenza ed assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa, gestionale;
h. predisporre ed attuare programmi e corsi di formazione, di aggiornamento di riqualificazione e specializzazione professionale;
i. promuovere i contatti, gli scambi, i dibattiti, favorendo la creazione e/o lo sviluppo di scuole di formazione professionale, corsi,
seminari, convegni, giornate di studio, manifestazioni informative ed altre attività promozionali in genere;


Capitolo II
Soci
Art. 4) Possono far parte dell'Associazione Periti Liberi Professionisti, Studi Professionali, Società di persone o di capitale, aventi per oggetto l'attività di servizi peritali assicurativi, nonché Consulenti che esercitano con prevalenza attività di supporto ai Periti, agli Studi ed alle Società di cui sopra.

Ogni singolo Perito o Consulente elencato dagli Studi e dalle Società sarà ritenuto Socio a tutti gli effetti ad esclusione del diritto di voto Assembleare esercitabile al massimo dal numero delle quote pagate con nominativi di Soci Effettivi (o Senior) indicati anch'essi annualmente dagli Studi e dalle Società.

La mancanza del diritto di voto non pregiudica alcuna carica Associativa.

I Soci devono essere in possesso di diploma di scuola media superiore o di laurea.

I Soci si distinguono in Fondatori, Effettivi (o Senior), Aspiranti (o Junior), Onorari ed Esperti.
Sono anche Soci Fondatori coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.
Sono Soci Effettivi (o Senior) coloro che hanno età uguale o superiore a 26 anni e che hanno svolto attività peritale o di consulenza da almeno 5 anni per i diplomati, 3 anni per i possessori di laurea breve e 2 anni per i possessori di laurea. I Soci Effettivi sono coloro che esprimono il diritto di voto. I Soci Effettivi devono essere titolari di una polizza R.C. Professionale che garantisca anche i danni patrimoniali.

Sono Soci Aspiranti (o Junior) coloro che non hanno ancora i requisiti dei Soci Effettivi (o Senior) e che risultano negli elenchi di cui al paragrafo che segue. I Soci Aspiranti non possono esprimere il diritto di voto.

Le qualifiche di Socio Onorario e Esperto sono definite all'art.9.

La domanda di iscrizione dovrà essere presentata alla segreteria e dovrà contenere i seguenti requisiti:
a) nome cognome, data di nascita e recapiti o, se Studio e Società, ragione Sociale, data di costituzione e recapiti;
b) documentazione attestante l'inesistenza di pendenze penali (se Società riferita al Consiglio d'Amministrazione);
c) attestazione, mediante autocertificazione, del titolo di studio legalmente riconosciuto. Per gli Studi e le Società dovrà essere
presentato un elenco aggiornato dei Periti o Consulenti operanti al loro interno che autocertifichi il titolo di studio legalmente
riconosciuto e gli altri requisiti per la qualifica di ognuno di essi;
d) documentazione attestante le caratteristiche di attività riportate al primo capo del presente articolo;
e) per le Società, visura camerale;
f) gli Studi e le Società dovranno entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno presentare l'elenco aggiornato dei periti;
g) i limiti sopraindicati vengono ridotti di anni uno per i diplomati ai corsi annuali Cineas.

L'iscrizione all'Associazione è annuale e si intende tacitamente rinnovata salvo dimissioni scritte da inviarsi almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio Sociale.

Art. 5) La domanda di iscrizione è esaminata, accettata o rifiutata dal Consiglio Direttivo, che è tenuto ad ascoltare il parere del Delegato Regionale della zona dove chi presenta la domanda svolge principalmente la sua attività.

Art. 6) Il Titolare dello Studio o il Legale Rappresentante della Società o il Procuratore Speciale di quest'ultima per i sinistri Rami Elementari e R.C.D., che presenta domanda di iscrizione all'Associazione dovrà sostenere un colloquio con una Commissione formata da almeno due Consiglieri, o da Soci di volta in volta delegati dal Consiglio, che ne valuterà le qualità morali e le conoscenze tecniche, quest'ultime sulla base di testi d'esame riconosciuti dall'Associazione stessa e con le modalità del Regolamento d'esame approvato dal Consiglio Direttivo. Analogo colloquio dovrà essere sostenuto dall'Aspirante Socio singolo che, raggiunti i requisiti, desidera diventare Effettivo. Il Socio Effettivo inserito negli elenchi degli Studi o delle Società ha diritto, dietro formale richiesta al Consiglio Direttivo ed al Socio di provenienza, di essere trasferito in altro elenco o di iscriversi come Perito Libero Professionista. Il Perito o lo Studio o la Società provenienti da Associazioni Peritali che richiedano requisiti e regole di ammissione analoghi o superiori a quelle del presente Statuto, sono dispensati dal colloquio.

Art. 7) La quota d'iscrizione, che deve essere corrisposta contestualmente alla domanda, e quella annuale devono essere deliberate annualmente dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Gli Studi e le Società sono tenuti a versare le loro quote secondo il seguente rapporto:

numero di periti numero di quote:

  5 3
  10 5
  20 8
  50 15
  100 25
  oltre 100 40

La quota sociale dovrà essere versata entro il 31 marzo di ogni anno. La mancata corresponsione della quota, anche a seguito del relativo sollecito, comporta l'autosospensione del Socio. Trascorso l'anno Sociale il Socio, lo Studio o la Società morosi si riterranno decaduti e dovranno ripresentare domanda ai sensi dell'art. 4. Gli aspiranti Soci singoli corrispondono una quota annuale pari a 1/3 di quella ordinaria.

I Soci Onorari e quelli Esperti sono dispensati dal pagamento della quota sociale.

Art. 8) I Soci potranno sopperire al fabbisogno finanziario dell'Associazione in parti eguali; tali somme non saranno fruttifere di interessi.
Si potrà inoltre richiedere, acquisire ed utilizzare le provvidenze ed i finanziamenti disposti in forza di leggi, regolamenti, direttive, provvedimenti amministrativi e quant'altro emanato dall'Unione Europea, dallo Stato Italiano, dalle Regioni, dagli Enti Locali e da Enti Pubblici e Privati.
Qualora il costo dei servizi prestati dall'Associazione sia riconducibile numericamente ai partecipanti lo stesso verrà analogamente distribuito a ciascuno di essi.

Art. 9) All'Associazione sono anche iscritti i Soci:
a) Onorari, cioè i Soci Assit che hanno dato particolare lustro all'Associazione e che hanno cessato l'attività lavorativa;
b) Esperti, cioè coloro che si distinguono nel mondo assicurativo, legale, tecnico ed economico e che hanno prestato la loro significativa esperienza per il bene dell'Associazione.

I Soci Onorari ed Esperti non possono esprimere il diritto di voto.


Capitolo III
Organi dell'Associazione
Art.10) Organi dell'Associazione sono:
a. l'Assemblea dei Soci;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Collegio dei Probiviri;
d. il Comitato Consultivo;
e. il Presidente Eminente;
f. il Presidente;
g. il Vice Presidente;
h. il Segretario;
i. il Tesoriere;
j. i Delegati Regionali.

Art.11) Le Assemblee sono composte da tutti i Soci, in regola con il pagamento della quota Associativa, e possono essere convocate in Torino oppure, su delibera del Consiglio Direttivo, in un'altra città e sono convocate dal Presidente mediante avviso inviato almeno dieci giorni prima; quella ordinaria si svolge una volta all'anno, nell'ultimo trimestre.
Gli Associati, in caso di impedimento a partecipare alle Assemblee possono farsi rappresentare per delega da altro Associato o da persona munita di espresso mandato. Ognuno non può far uso di più di tre deleghe.
L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente a seguito di delibera del Consiglio Direttivo o, quando sia richiesta per iscritto, dal 25% degli aventi diritto di voto che dovranno proporre l'ordine del giorno.
L'Assemblea straordinaria non può trattare argomenti non previsti dall'ordine del giorno per la quale è stata convocata.
Eventuali modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea straordinaria.

Art.12) Le Assemblee deliberano entrambe con votazione a maggioranza. L'Assemblea ordinaria con la presenza di almeno il 30% di Soci, anche per delega, sarà ritenuta valida e quindi in grado di deliberare; Per l'Assemblea straordinaria il quorum previsto non deve essere inferiore al 60% dei Soci, anche per delega.
Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato solo con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati

Art.13) L'Assemblea Ordinaria:
a. discute e delibera sull'andamento dell'Associazione e tratta i problemi di carattere generale interessanti per gli Associati;
b. elegge i membri del Consiglio Direttivo con le seguenti modalità:
1. entro il 30 giugno dell'anno dell'elezione la segreteria deve presentare la lista degli eleggibili;
2. entro il 30 settembre devono essere presentate le liste nelle quali i candidati devono essere elencati mediante numero progressivo.
Ogni avente diritto al voto può presentare una sola lista. Nessuno può essere candidato in più di una lista;
3. i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente in base al numero degli eleggibili ivi espressi. I quozienti ottenuti sono
assegnati ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine della stessa previsto e vengono disposti in una unica graduatoria decrescente;
4. risultano eletti coloro che, nel rispetto dell'ordine di ogni lista, hanno i quozienti più elevati;
5. in caso di parità di quoziente, per l'ultimo Consigliere da eleggere viene preferito quello della lista che ha ottenuto il maggior
numero di voti;
6. in caso di ulteriore parità verrà eletto il Consigliere più anziano per iscrizione.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri i restanti cooptano e subentra il primo non eletto nella lista a
cui apparteneva il Consigliere da sostituire e, nell'impossibilità, il primo dei non eletti.
La durata del mandato è triennale;
7. Le Società o gli Studi Professionali non possono candidare più di 3 (tre) Soci Effettivi.
c. elegge i membri del Collegio dei Probiviri con le modalità di cui all'art. 13.b.
La durata del mandato è triennale ed non può essere eletto un Socio che non abbia compiuto il 40° anno di età e che non sia iscritto da almeno 5 anni;
d. elegge i Soci Onorari e quelli Esperti;
e. discute in merito al rendiconto consuntivo ed approva il bilancio preventivo;
L'Assemblea nomina un Presidente che deve constatare la regolarità della convocazione e la validità dell'Assemblea, nominare un Segretario e, se necessario, due scrutatori e dirigere e moderare le discussioni;

Art.14) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da nove membri elettivi e dal Presidente Eminente.
Ogni avente diritto al voto può essere eletto per un secondo mandato consecutivo; la rieleggibilità si riacquista trascorso un periodo senza alcun mandato da Consigliere.
Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide quando alla riunione dello stesso sia presente la maggioranza dei suoi componenti; non sono ammesse deleghe.
Le delibere vengono prese a maggioranza; in caso di parità il voto del Presidente varrà doppio. Per l'elezione del Presidente, in caso di parità, il voto del Presidente Eminente varrà il doppio.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno sei volte l'anno, anche mediante l'utilizzo di nuove metodologie informatiche di comunicazione audiovisiva.

Art.15) Il Collegio dei Probiviri è incaricato di vigilare sulla regolarità dell'andamento associativo ed è deputato all'interpre-tazione dello statuto e del regolamento nonché, in qualità di revisore dei conti, all'approvazione del bilancio che dovrà essere effettuata almeno 30 giorni prima della sua discussione in Assemblea. Dirime inoltre le controversie fra gli Associati.
Il Collegio dei Probiviri si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

Art.16) Il Comitato Consultivo affianca il Consiglio Direttivo ed è composto dal Presidente Eminente, dal Collegio dei Probiviri e da un quinto membro indicato dal Presidente eletto. Nel caso in cui la carica di Presidente Eminente sia vacante il Presidente indica un secondo membro ad interim.
I membri indicati dal Presidente possono essere anche esterni all'Associazione purché si distinguano per autorevolezza nel mondo assicurativo , legale, tecnico ed economico.
a. Il Comitato si riunisce a seguito di convocazione del Presidente Eminente almeno una volta all'anno. In alternativa la convocazione
potrà avvenire su richiesta di almeno tre membri;
b. il Comitato ha la funzione di formulare proposte, di esprimere pareri di carattere generale sulle linee dell'Associazione e di fornire
suggerimenti per l'eventuale modifica delle stesse;
c. il Comitato, sulla base del codice approvato dall'Assemblea, vigila sull'etica professionale e deontologica dei Soci e riferisce ai
Probiviri.
I membri eletti dal Presidente rimangono in carica per la durata del mandato dello stesso e la carica è ripetibile, gli altri membri sono soggetti alle regole elettive di cui al presente Statuto

Art.17) Il Presidente Eminente viene eletto dall'Assemblea dei Soci su indicazione plenaria del Consiglio Direttivo e del Comitato Consultivo. Deve aver compiuto almeno il cinquantesimo anno di età, partecipa con diritto di voto al Consiglio Direttivo ed al Comitato Consultivo.
Ha funzioni di rappresentanza verso l'esterno nonché di rappresentanza verso il CNEL; fa inoltre parte di tutti i comitati e commissioni istituiti ed istituendi.
In caso di dimissioni dalla carica del Presidente Eminente lo stesso acquisirà quella di Socio Onorario.
La carica di Presidente Eminente è vitalizia.
I Presidente Eminente non è tenuto a corrispondere la quota associativa.

Art.18) Il Presidente rappresenta l'Associazione ed ha legale rappresentanza della Associazione di fronte a terzi e in giudizio, con firma singola.
Egli dà le disposizioni necessarie per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo e del Comitato Consultivo.
Egli può delegare al Vice Presidente o a taluno dei componenti del Consiglio Direttivo, in Collegio o singolarmente, alcune delle mansioni che gli sono attribuite dallo Statuto.
In caso di motivata urgenza, il Presidente, sentiti almeno altri due membri del Consiglio Direttivo, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, riferendo al medesimo nella prima riunione successiva.

Art.19) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

Art.20) Il Segretario collabora con i Presidenti ed il Tesoriere.

Art.21) Il Tesoriere cura la contabilità dell'Associazione, provvede agli incassi ed ai pagamenti insieme al Segretario.

Art.22) I Probiviri giudicano senza formalità di procedure ed inappellabilmente, quali amichevoli compositori, ed hanno le più ampie facoltà di istruttoria e di indagine.

Art.23) I Delegati Regionali vengono eletti direttamente dai Soci con le modalità e le funzioni indicate nell'apposito regolamento di Delegazione approvato dal Consiglio Direttivo.

Art.24) I marchi "Assit" e "Osservatorio delle Assicurazioni" sono di proprietà.

Capitolo IV
Decadibilità e sanzioni
Art.25) I componenti del Consiglio Direttivo e delle Commissioni Permanenti, decadono dalla carica se non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive. Gli stessi e comunque tutti coloro che ricoprono cariche, ad eccezione del Presidente Eminente, decadono se nell'anno solare non sono intervenuti ad almeno ad un terzo delle riunioni indette.

Art.26) Le sanzioni disciplinari che possono essere prese sono:
a. ammonizione verbale o scritta
b. sospensione
c. espulsione
L'ammonizione e la sospensione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. L'espul-sione è stabilità dall'Assemblea Plenaria del Consiglio Direttivo e del Comitato Consultivo riunita su richiesta del Presidente Eminente o del Presidente o di almeno un terzo dei membri dell'Assemblea Plenaria stessa. L'Assemblea Plenaria deve essere convocata per iscritto almeno 15 giorni prima.
Sono soggetti ad istruttoria solo gli argomenti e gli esposti dei quali l'Associazione sia venuta a conoscenza direttamente o tramite atti trasmessi in forma non anonima.
Le delibere di archiviazione o di apertura del procedimento disciplinare devono essere comunicate per iscritto al Socio o allo Studio o alla Società, nella persona del suo legale rappresentante, interessati.
Qualora questi la richieda, la notizia di archiviazione viene data all'autore dell'espo-sto.
Il soggetto interessato da istruttoria può, chiedere di essere sentito dal Consiglio o dall'Assemblea Plenaria, farsi assistere da non più di due difensori iscritti all'Albo degli Avvocati, esaminare e farsi rilasciare copia degli atti, presentare scritti difensivi, documenti e liste di testimoni almeno tre giorni prima della data di trattazione.
La trattazione non è pubblica e deve avvenire, se possibile, in un unica riunione dove vengono sentiti, anche separatamente, gli attori ed i testimoni. Il soggetto incolpato ed i suoi difensori hanno la parola per ultimi. La delibera ed il dispositivo della decisione vengono letti al termine della riunione e devono, unitamente alla motivazione, essere depositati, entro 120 giorni dalla pronuncia, presso la sede di Torino.
Il procedimento non può perdurare più di 48 mesi a decorrere dalla data di rubricazione dell'esposto.

Art.27) Possono essere soggetti a sanzioni i Soci che:
a. non rispettano lo statuto, il regolamento, il codice etico e deontologico e la moralità dell'Associazione;
b. non corrispondono le quote Sociali;
c. sono soggetti ad inchiesta penale o sono stati condannati per reati gravi.

Art.28) I Soci aventi cariche Associative, e passibili delle sanzioni di cui all'art. 26.b, sono sospesi dalla loro carica, non hanno diritto di voto e non possono partecipare alle riunioni.

Capitolo V
Scioglimento e norme di chiusura
Art.29) In caso di scioglimento, le eventuali controversie, sono rimandate al Collegio arbitrale secondo quanto previsto da C.P.C.

Art.30) In alternativa all'art. 29 il Comitato Consultivo è deputato a tutte le operazioni necessarie ed all'eventuale suddivisione del patrimonio Sociale.

Capitolo VI
Commissioni permanenti
Art.31) Sono istituite Commissioni Permanenti a carattere consultivo per i seguenti settori:
a. Rapporti interassociativi e partecipazioni;
b. Studi e cultura;
c. Redazione del giornale;
d. Giovani periti.
Le Commissioni sono tenute ad esaminare ed a proporre soluzioni per il miglior conseguimento dei fini statutari e per la più efficiente funzionalità dell'organizzazione e, a richiesta dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo o del Presidente, sono tenute a formulare pareri su problemi specifici di loro competenza.
Ciascuna delle Commissioni Permanenti sarà indicata dal Consiglio Direttivo e formata da almeno tre componenti scelti anche al di fuori dello stesso.
Ciascuna delle commissioni sarà presieduta da un Consigliere o, in caso di suo impedimento, da un suo delegato.
Le Commissioni si riuniscono periodicamente a seguito di convocazione del loro Presidente responsabile per la trattazione degli affari di propria competenza.
Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio sull'attività svolta.
Nell'ambito di ogni Commissione Permanente possono essere eventualmente costituite sottocommissioni.

Capitolo VII
Verbali delle riunioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri,
del Comitato Consultivo e delle Commissioni
Art.32) Dovrà essere redatto e conservato su appositi libri regolare verbale di tutte le riunioni sottoscritto dal Presidente e da un Segretario all'uopo nominati, nonché dagli eventuali scrutatori.

Capitolo VIII
Gratuità delle cariche
Art.33) Tutte le cariche Associative sono gratuite. E' previsto che l'Assemblea plenaria del Consiglio Direttivo e del Comitato Consultivo deliberi su rimborsi spese.

Capitolo IX
Anno Sociale
Art.34) L'anno Sociale decorre dal 1 ottobre e si conclude il 30 settembre.

Capitolo X
Patrimonio Sociale
Art.35) Il patrimonio Sociale è formato:
a. dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni, o comunque, vengono in legittimo possesso della Associazione;
b. dalle somme accantonate per qualsiasi scopo.

Capitolo XI
Disposizioni finali
Art.36) Gli Organi Sociali continuano ad assolvere le loro funzioni finché non si sia provveduto alla rielezione o rinnovazione delle cariche ai sensi del presente Statuto.

Art.37) Viene eletto come unico Foro competente quello di Torino.

Capitolo XII
Norme transitorie
Art. A) Il Presidente Eminente è l'ing. Alvaro Lanteri. Tale carica è vitalizia.

Art. B) In deroga all'art. 13.c per la prima elezione che si terrà successivamente all'approvazione del presente Statuto, alla carica di Proboviro potrà partecipare qualsiasi Socio.

Art. C) La proprietà di cui all'art. 24 risulta essere dell'ing. Alvaro Lanteri.

Art. D) I Soci iscritti all'Assit prima dell'approvazione del presente statuto possono qualificare gli Studi professionali o le Società cui appartengono in qualità di titolari o soci senza dover sostenere quanto previsto dall'art. 6.

Art. E) Il Consiglio Direttivo eletto secondo le modalità previste nel precedente statuto deve restare in carica sino alla sua naturale scadenza e resta inteso che se uno dei suoi membri darà le dimissioni, questo, sarà sostituito dal primo non eletto.

Art. F) L'obbligatorietà di cui all'art. 4, relativa alla titolarità di una polizza R.C. professionale avrà valore a partire dalla data del 31/12/2007.

Torino, 02 Dicembre 2006

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